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Tribunale Permanente
Dei Popoli GENOCIDIO DEGLI ARMENI Parigi 13-16 Aprile 1984 Membri del
Tribunale: FRANÇOIS RIGAUX (Belgio), presidente MADJID BENCHIKH (Algeria) GEORGES CASALIS (Francia) HARALD EDELSTAM (Svezia) RICHARD FALK (Stati Uniti) KEN FRY (Australia) ANDREA GIARDINA (Italia) SEAN MACBRIDE (Irlanda) LEO MATARASSO (Francia) ADOLFO PEREZ ESQUIVEL (Argentina) JAMES PETRAS (Stati Uniti) AJIT ROY (India) GEORGE WALD (Stati Uniti) Procedimento Il Tribunale Permanente
dei Popoli è stato sollecitato
dalle seguenti organizzazioni a dedicare una sessione al caso del genocidio
degli Armeni: GROUPEMENT POUR LES DROITS DES MINORITES
(Paris, France) CULTURAL SURVIVAL (Cambridge, Mass., U.S.A) GESELLSCHAFT FUR BEDROHTE VOLKER (Gottingen,
B.D.) che chiedono
una risposta alle seguenti domande: 1) Il popolo
armeno è stato vittima di deportazioni, massacri, ecc... nell’Impero
ottomano durante la prima guerra mondiale? 2) Questi fatti
costituiscono un “genocidio” ai sensi della Convenzione Internazionale
per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (1948)
e sono essi, a questo titolo, imprescrittibili ai sensi della Convenzione
sull’imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e dei Crimini contro l’Umanità
del 1968? 3) Quali ne sono
le conseguenze sia per quanto riguarda la Comunità Internazionale sia
per quanto riguarda le parti in causa? Questo ricorso
è stato dichiarato ammissibile dalla Presidenza del Tribunale, in conformità
all’art. 11 dello Statuto e portato a conoscenza del Governo turco in
applicazione delle disposizioni degli artt. 14 e 15. Questo Governo
è stato invitato ad inviare dei rappresentanti
od una documentazione scritta che esponesse la sua posizione. Non avendo il
Governo turco dato alcuna risposta a questo invito, la Presidenza ha
deciso di versare agli atti del processo due documenti contenenti gli
argomenti della parte turca a sostegno della sua negazione del genocidio
degli armeni. Il Tribunale
si è riunito in udienza pubblica il 13 e 14 aprile 1984, alla Sorbona
di Parigi, e ha deliberato il 15 aprile 1984. Dopo aver
così deliberato ha emesso la seguente sentenza: Vista la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, del 10 dicembre 1948, Vista la Convenzione
per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, del 9
dicembre 1948, Visti i principi
di Norimberga formulati dalla Commissione del diritto internazionale
e adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1951, Vista la Convenzione
sull’imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e dei crimini contro l’Umanità,
del 26 novembre 1968 Vista la dichiarazione
universale dei Diritti dei popoli (Algeri, 4 luglio 1976), Visto lo Statuto
del Tribunale Permanente dei Popoli (Bologna, 24 giugno 1979), Sentiti i rapporti
di: - Richard G.
HOVANISSIAN, Professore all’Università di California di Los Angeles
(U.S.A.), sulla questione armena dal 1878 al 1923; - Gerard J. LIBARIDIAN,
storico, direttore dell’Istituto per la ricerca e la documentazione
sull’Armenia contemporanea di Cambridge (Mass. U.S.A.), sull’intenzione
di commettere genocidio e l’ideologia del movimento dei Giovani Turchi; - Christopher
WALKER, storico e scrittore, sulle fonti britanniche relative al genocidio
degli Armeni; - Dr. Tessa HOFFMANN
della Freie Universitat, Berlino Ovest, sulle fonti tedesche e austriache
relative al genocidio degli Armeni; - Yvest TERNON,
storico e scrittore, sul genocidio degli Armeni dell’Impero ottomano
(1915-1916); - Joe VERHOEVEN,
Professore dell’Università Cattolica di Lovanio, sul popolo armeno e
il diritto internazionale; - Dickran KOUYMJIAN,
Professore alla California State University (Fresno), sulla distruzione
dei monumenti storici armeni; Sentite le testimonianze: - del Sig. INDJIRABIAN
(Francia) - della Sig.ra
Haigoui BOYAJIAN (Stati Uniti) - del Sig. GUZELIAN
(Francia) - del Sig. NAHABEDIAN
(Stati Uniti) sopravvissuti
ai massacri. Sentita la lettura: - del rapporto
del Professore Leo KUPER dell’Università di California di Los Angeles
sul concetto di genocidio nella sua applicazione al massacro degli Armeni; - della nota
del Professore Theo Van BOVEN, ex direttore della divisione dei diritti
dell’Uomo dell’ONU, sulla soppressione del riferimento al massacro degli
Armeni al tempo dello studio della questione del genocidio davanti alla
Commissione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite; Presa conoscenza: - dei numerosi
documenti presentati dai relatori a sostegno dei loro rapporti, in particolare
dei documenti provenienti dalle fonti britanniche e soprattutto dalle
fonti tedesche; - di un’importante
ed abbondante documentazione proveniente da fonti americane; - di una documentazione
sul processo degli Unionisti (1919) e sul processo di Soghom TEHLIRIAN
a Berlino-Charlottenbourg (1921); - del documento
intitolato “Il problema armeno: nuove domande, nuove risposte” (Istituto
di Politica Straniera di Ankara), che espone il punto di vista del governo
turco attuale; -
della
deposizione del Professore ATAOU dell’Università di Ankara davanti alla
Corte d’Assise di Parigi (gennaio 1984), che riprende le tesi del governo
turco. 1.
PREAMBOLO Il crimine di genocidio costituisce la lesione più grave del diritto dei
popoli. Niente è più grave, sul piano criminale, di una politica di
stato deliberatamente volta allo sterminio sistematico di un popolo
a causa della sua identità etnica particolare. La posizione centrale
occupata dal genocidio nei lavori del Tribunale Permanente dei Popoli
appartiene a un corpo di principi giuridici che trova la sua espressione
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli (Algeri, 4 luglio,
1976). L’articolo primo della dichiarazione di Algeri afferma: “Ogni popolo ha
diritto all’esistenza.” L’articolo 2 precisa: “Ogni popolo ha diritto
al rispetto della sua identità nazionale e culturale.” L’articolo 3
indica: “Ogni popolo ha il diritto di conservare il possesso pacifico
del suo territorio e di ritornarvi in caso di espulsione”. Infine, l’articolo 4 affronta direttamente la realtà del genocidio: “Nessuno
può essere, a causa della sua identità nazionale o culturale, oggetto
di massacro, tortura, persecuzione, deportazione, espulsione o essere
sottomesso a delle condizioni di vita tali da compromettere l’identità
o l’integrità del popolo al quale appartiene.” Ci si può domandare perché il Tribunale debba, tanti anni dopo i fatti,
dedicare le sue energie a verificare le allegazioni del popolo armeno.
L’accusa fondamentale di massacro e di sterminio risale al 1915. Tuttavia
il Tribunale è convinto che sia suo dovere esaminare la fondatezza di
reclami storici, nel caso in cui questi non siano mai stati sottoposti
a un giudizio né riconosciuti, in forma appropriata, dal governo che
ne è accusato. Nella fattispecie, i motivi per procedere all’esame e per pronunciarsi su
questo ricorso presentato a nome del popolo armeno sono particolarmente
fondati. Tutti i governi che si sono succeduti in Turchia dal 1915 hanno
rigettato l’accusa relativa ai fatti qualificati come genocidio. Nelle
istituzioni internazionali e in occasione di riunioni scientifiche il
governo turco si è continuamente sforzato di impedire qualsiasi riconoscimento
del genocidio armeno ed ogni richiesta sui fatti di questo genocidio.
Inoltre, non solo l’attuale governo turco ha rifiutato di prendere conoscenza
di queste gravissime accuse relative alla sua responsabilità per lo
sterminio del popolo armeno, ma dei dati supplementari indicano che
lo stesso governo continua il suo progetto sterminatore. Sono particolarmente pertinenti
a questo riguardo le accuse di distruzione deliberata, di profanazione
e di mantenimento in stato di abbandono dei monumenti culturali e degli
edifici religiosi armeni. Il Tribunale è del parere che l’accusa di crimine di genocidio rimane una
realtà attuale che merita di essere esaminata e che, se i fatti sono
fondati, questi devono essere riconosciuti pubblicamente in forma appropriata
dai governanti dello Stato responsabile. Le vittime del crimine di genocidio hanno diritto a una riparazione giuridica
anche se questa deve necessariamente essere adattata alle circostanze
presenti. Anche su questo punto, l’atteggiamento degli Armeni sopravvissuti e dei
loro discendenti acquista tutto il suo valore. Ogni popolo ha il diritto
di reclamare con insistenza un riconoscimento formale da parte delle
autorità competenti dei crimini e delle ingiustizie commesse a suo danno.
Più grande è l’ingiustizia, più intensa è l’aspirazione ad un tale riconoscimento.
E’ con dispiacere che il Tribunale fa osservare che la frustrazione
provocata da questo rifiuto di riconoscere i crimini commessi sembra
aver contribuito al ricorso a degli atti di terrorismo contro diplomatici
turchi e contro altre persone. Il Tribunale spera rendere più agevole
lo sviluppo di un processo che conduca alla soluzione del conflitto
suscitato dalla realtà armena. Il genocidio è il peggiore dei crimini di Stato che si possa concepire.
Sovente lo Stato responsabile è protetto contro qualsiasi messa in causa
da parte di altri Stati e dall’insieme delle organizzazioni internazionali,
ivi comprese le Nazioni Unite, esclusivamente composte di Stati. Uno degli aspetti che più colpiscono dell’esperienza armena consiste nella
responsabilità di altri stati che, per ragioni di geopolitica, sostengono
il governo turco nei suoi sforzi tendenti a impedire, anche in un momento
così tardivo, qualsiasi inchiesta adeguata e qualsiasi soddisfazione
giuridica. Il Tribunale Permanente dei Popoli è stato istituito segnatamente per vincere
la carenza morale e politica degli Stati come strumenti di realizzazione
della giustizia. Se il Tribunale ha esaminato i reclami degli Armeni
è stato proprio a causa del lungo silenzio delle organizzazioni internazionali
e, in particolare, della complicità degli Stati dominanti occidentali
(con l’eccezione recente della Francia) che mantengono legami economici,
politici e militari con lo Stato turco. L’attività del Tribunale è ugualmente motivata dalla profonda inquietudine
che esso prova di fronte allo sviluppo del genocidio e degli atteggiamenti
ispirati dal genocidio nel mondo. I membri di questo Tribunale ritengono
che un’informazione leale ed obiettiva relativa alle accuse di genocidio
contribuisca a far sì che gli autori di tali fatti ne riconoscano la
realtà. Mettere in luce ed esporre la realtà del genocidio rende più difficile il
compito di coloro che hanno interesse a dissimularla per continuare
a sostenere le loro posizioni. Dimostrando la giustezza dei reclami delle vittime, il Tribunale restituisce
loro la dignità delle loro sofferenze e porta il proprio sostegno al
proseguimento della lotta. Infatti, riconoscere il genocidio è in sé un mezzo essenziale per lottare
contro questo flagello. Tale riconoscimento è in se stesso un’affermazione
del diritto di un popolo a ciò che la sua esistenza sia garantita conformemente
al diritto internazionale.
2. I FATTI Introduzione storica La presenza del popolo armeno in Anatolia orientale e nel Caucasico è attestata
dal VI secolo prima di Cristo. per due millenni, il popolo armeno conosce
dei periodi di indipendenza e di vassallaggio. Diverse dinastie reali
si succedono fino al crollo dell’ultimo regno armeno, nel XIV secolo.
Avendo adottato, all’inizio del IV secolo, il Cristianesimo come religione
di stato e un alfabeto specifico che conferirono loro, a partire da
quest’epoca, un’identità nazionale, gli Armeni sono spesso stati perseguitati
a causa della loro fede da vari invasori o “suzerains”. Sebbene essi
occupino una posizione geografica particolarmente vulnerabile in quanto
crocevia strategico, gli Armeni hanno potuto, fino alla prima guerra
mondiale, creare e preservare, sul loro territorio storico, che i Turchi
stessi designavano sotto il nome di Ermenistan, una lingua, una cultura,
una religione, in breve un’identità. Dopo la scomparsa dell’ultimo regno armeno, la maggior parte dell’Armenia
è dominata dai Turchi, mentre la Persia controlla le regioni orientali
che saranno, a loro volta, annesse dai Russi, nel XIX secolo. Come le altre minoranze religiose la comunità armena (o “millet”) gode,
in seno all’Impero Ottomano, di una autonomia religiosa e culturale
e, durante il periodo classico dell’Impero, di una pace relativa malgrado
la condizione di sudditi con uno status inferiore (“raya”). Ma con il declino dell’Impero, nel XIX secolo, le condizioni si deteriorano
e divengono sempre più oppressive. La crescita demografica, le ondate
successive di rifugiati turchi, venuti dalla Russia e dai Balcani, la
sedentarizzazione dei nomadi (Curdi, Circassi, ecc.) modificano i rapporti
di popolazione ed accentuano la pressione sulla terra, moltiplicando
i problemi di proprietà agraria. Ne risulta un aggravamento della situazione
della popolazione armena in grande maggioranza contadina. Le strutture
sclerotizzate dell’Impero non gli permettono, né di modernizzarsi, né
di riformarsi. I pochi tentativi di riforma (costituzione di un esercito
moderno, imposte in denaro) aumentano perfino la pauperizzazione contadina.
Al tempo stesso, il risveglio delle nazionalità nei Balcani sbocca progressivamente
nell’indipendenza di popoli fino ad allora dominati dagli Ottomani.
L’Impero è sempre più indebolito particolarmente a causa dei debiti.
A partire dal 1878, all’indomani della guerra russo-turca, la questione
armena diviene uno degli elementi della questione d’Oriente. Nel Trattato
di Santo Stefano (1877) l’art. 16 prevede nelle regioni armene una serie
di riforme garantite dai Russi. Ma il trattato di Berlino (1878), in
seguito ad un rovesciamento delle alleanze, rende meno pesanti gli obblighi
della Turchia e affida all’Inghilterra la sorveglianza sull’applicazione
delle riforme, le quali rimangono tuttavia lettera morta. Un movimento rivoluzionario nasce nel popolo armeno (partiti Hintchak e
Dachnak). In seguito all’insurrezione del Sassun, nel 1894, circa 300.000
Armeni sono massacrati nelle Provincie orientali e a Costantinopoli
su ordine del sultano Abdul Hamid. Le proteste delle potenze portano
a nuove promesse di riforme che non sono seguite dai fatti; è così che
la lotta dei guerriglieri (“fedai”) continua. A partire dall’inizio
del secolo i rivoluzionari armeni cominciano anche a collaborare con
il partito dei Giovani Turchi in vista di far evolvere in senso federalista
l’Impero. Dopo le speranze sollevate dalla rivoluzione costituzionale
del 1908, l’ideologia dei Giovani Turchi per l’effetto combinato delle
pressioni interne (provenienti dall’ala radicale del movimento e dall’esperienza del potere)
e di quanto succedeva a livello internazionale evolve un nazionalismo
esclusivo che si esprime nel panturchismo ed il turanismo. Nuove richieste di riforme sono introdotte dalle potenze dell’Intesa, non
essendosi modificata la situazione degli Armeni nelle provincie orientali,
nè a seguito della rivoluzione, nè a seguito del rovesciamento di Abdul
Hamid nel 1909 (massacri di Adana). Tali richieste hanno
esito nel febbraio 1914. Due ispettori sono designati per la sorveglianza
della loro applicazione, il che è considerato dal governo ottomano come
una ingerenza inaccettabile. Quando scoppia la prima guerra mondiale, l’Impero ottomano esita a scegliere
il suo campo. Sotto la pressione tedesca, esso si schiera, all’inizio
di novembre del 1914, a fianco delle potenze centrali. La posizione
degli Armeni è difficile. Occupano un territorio considerato come vitale
dalla Turchia per la realizzazione delle sue mire imperialistiche turaniche
sui popoli della Transcaucasia e dell’Asia Centrale. E la divisione
del popolo armeno tra l’Impero ottomano (due milioni di Armeni) e la
Russia (1.700.000) lo ripartisce automaticamente nei due campi. All’VIII
Congresso della Federazione Rivoluzionaria Armena, tenutasi a Erzerum
nell’agosto 1914, i Dachnak rifiutano le proposte dei Giovani Turchi
che domandano loro di svolgere un’azione sovversiva fra gli Armeni di
Russia. Dall’inizio della guerra, gli Armeni di Turchia si comportano
in generale come sudditi leali e si arruolano nell’esercito turco. Da
parte loro, gli Armeni di Russia sono normalmente incorporati nell’esercito
russo e mandati sui fronti europei. Durante i primi mesi della guerra
alcuni Armeni di Russia si arruolano nei corpi di volontari che servono
da esploratori all’esercito zarista: replica russa del progetto turco
proposto agli Armeni, a Erzerum, alcuni mesi prima. Il rifiuto di Erzerum
e la formazione di questi battaglioni di volontari sono argomenti che
convincono i Giovani Turchi del tradimento degli Armeni. Enver, divenuto
generalissimo, penetra in pieno inverno in Transcaucasia, ma è sconfitto
a Saricamis, sia dall’inverno che dall’esercito russo. Dei 90.000 uomini
della III armata turca, non ne restano che quindicimila. In un clima
appesantito dalla disfatta del Caucaso i provvedimenti anti armeni iniziano. Il genocidio A partire dal gennaio 1915, i soldati e i gendarmi armeni sono privati delle
loro armi, riuniti in piccoli gruppi da 500 a 1.000 uomini in battaglioni
di lavoro, impiegati in lavori di nettezza urbana e in servizi di trasporto
bagagli, e progressivamente giustiziati in luoghi isolati. E’ solamente
a partire da aprile che si assiste all’esecuzione di un piano le cui
fasi si succedono con precisione. La deportazione è inaugurata all’inizio
di aprile a Zeitun, in una regione che non presentava alcun carattere
strategico immediato. In seguito questa deportazione sarà estesa a delle
province di frontiera. Il pretesto utilizzato per generalizzare la deportazione è fornito dalla
resistenza agli Armeni di Van. Il valì di Van, Djevded, devasta i villaggi
armeni mentre gli Armeni di Van organizzano la loro difesa. Sono salvati
in extremis da uno sfondamento russo condotto dai volontari armeni del
Caucaso. Preso Van il 18 maggio, i Russi avanzano, ma sono fermati a
fine giugno da una controffensiva turca. Ripiegando, gli Armeni del
vilayet di Van sfuggono così allo sterminio. Quando la notizia della rivolta di Van raggiunge Costantinopoli, il Comitato
Unione e Progresso (Ittihad) coglie l’occasione: circa 650 personalità,
scrittori, poeti, avvocati, medici, preti, uomini politici, sono imprigionati
tra il 24 e il 25 aprile 1915, poi deportati e assassinati nei mesi
seguenti. Si tratta dunque dell’eliminazione quasi sistematica di quasi
tutta l’intellighenzia armena dell’epoca. A partire dal 24 aprile, e secondo un programma preciso, il governo ordina
la deportazione degli Armeni dei vilayet orientali. Essendo Van occupata
dall’armata russa, il provvedimento riguarda solo i sei vilayet di Trebisonda,
Erzerum, Bitlis, Dijarbakir, Kharput e Sivas. Un’organizzazione speciale
(OS) è incaricata di eseguire l’impresa. E’ formata da condannati di
diritto comune, liberati dalle prigioni, addestrati ed equipaggiati
dal partito Unione e Progresso. Questa organizzazione parallela, diretta
da Behaerdin Chakir, dipende esclusivamente dal Comitato centrale dell’Ittihad.
Costantinopoli trasmette le direttive ai valì, ai Kaimakam e ai responsabili
locali dell’OS. Questi ultimi beneficiano di un potere discrezionale
e possono a loro piacimento spostare qualsiasi funzionario o gendarme
recalcitrante. Il metodo impiegato, l’ordine seguito nell’evacuazione
delle città, l’itinerario seguito dalle colonne di deportati, tutto
conferma l’esistenza di un comando centralizzato che controlla lo svolgimento
del programma. In ogni città, in ogni borgo, l’ordine di deportazione
è annunciato o affisso. Le famiglie dispongono di due giorni per mettere
insieme alcune cose personali. I loro beni sono sequestrati o venduti
in fretta. I notabili, i membri dei partiti armeni, i preti e gli uomini
giovani sono prima arrestati, costretti a firmare delle confessioni
inventate, poi giustiziati di nascosto in piccoli gruppi. I convogli
di deportati sono composti di donne, di vecchi e di bambini. Nei villaggi
remoti, le famiglie sono massacrate e le loro case incendiate o occupate.
Sulle rive del Mar Nero e lungo il Tigri vicino a Dijarbakir, delle
imbarcazioni cariche di vittime vengono affondate. Da maggio a giugno
1915, le province orientali sono devastate dai soldati e gendarmi turchi,
dalle bande dell’OS - o “tchété” -, ecc. Mentre i furti, i saccheggi,
le torture e gli assassini sono tollerati o incoraggiati, ogni protezione
accordata a degli Armeni è severamente punita dalle autorità turche. L’operazione non può essere mantenuta segreta. Avvertite dai missionari
e dai consoli, le nazioni dell’Intesa ingiungono al governo turco, a
partire dal 10 maggio, di mettere fine a questi massacri e ne rendono
i membri del governo personalmente responsabili. La Turchia ufficializza
mediante decreto l’ordine di deportazione adducendo a pretesto il tradimento
degli Armeni, il sabotaggio, le azioni terroristiche. La deportazione è in realtà una forma mascherata di stermino. All’inizio,
si eliminavano i più resistenti. La fame, la sete e i massacri decimano
i convogli. Migliaia di cadaveri si ammucchiano sui percorsi. Gli alberi
e i pali del telegrafo sono carichi di impiccati; i corsi d’acqua trasportano
dei corpi mutilati che si arenano lungo le rive. Di 1.200.000 Armeni
che contavano i sette vilayet orientali, 300.000 circa poterono raggiungere
il Caucaso con l’aiuto degli occupanti russi, gli altri furono uccisi
sul posto o deportati, le donne e i bambini (200.000 circa) rapiti.
Non arrivano più di 50.000 sopravvissuti ad Aleppo, punto di convergenza
dei convogli di deportati. A fine luglio 1915, il governo procede alla deportazione degli Armeni d’Anatolia
e di Cilicia. In zone lontane dal fronte dove la presenza degli Armeni
non può essere considerata come un pericolo per l’esercito turco, il
governo procede a un trasferimento di popolazione. Le colonne di deportati
sono dirette verso il sud e decimate lungo il cammino. A Aleppo i sopravvissuti
sono diretti sia verso il deserto siriano, a sud, che verso quello di
Mesopotamia, a sud-est. In Siria, dei campi di raggruppamento sono costruiti
a Hama, a Homs e vicino a Damasco. Essi accolgono circa 120.000 rifugiati,
la maggior parte dei quali, ancora vivi alla fine della guerra, sarà
rimpatriata nel 1919 in Cilicia. Lungo l’Eufrate, al contrario, gli
Armeni sono spinti sempre più avanti verso Deir-es-Zor; 200.000 persone
circa vi arrivano. Dal marzo all’agosto 1916, Costantinopoli invia disposizioni
affinché siano liquidati gli ultimi sopravvissuti che rimangono nei
campi lungo la ferrovia e sulle rive dell’Eufrate. Vi sono tuttavia ancora degli Armeni in Turchia, e alcune famiglie di Armeni,
soprattutto protestanti e cattolici, strappati alla morte dalle missioni
americane e dal nunzio apostolico, sopravvivono ancora nelle provincie.
Talvolta gli armeni sono stati risparmiati grazie agli interventi energici
di un funzionario turco od hanno potuto nascondersi presso degli amici
curdi o turchi. Gli Armeni di Costantinopoli o di Smirne sfuggono anch’essi
alla deportazione. Infine, ci furono delle resistenze (Urfa, Sabin,
Karahisar, Mussa-Dagh). In totale, tenuto conto dei rifugiati di Russia,
si può valutare in 600.000 il numero dei sopravvissuti, alla fine del
1916, su una popolazione che, secondo Arnold Toynbee, era nel 1914 di
1.800.000. L’Anatolia orientale è svuotata della sua popolazione Armena. Una parte
dei sopravvissuti dei massacri si rifugia in Siria o nel Libano, mentre
un’altra parte rifluisce verso l’Armenia russa. Nell’aprile 1918, per
sottrarsi alle disposizioni del Trattato di Brest-Litovsk che stabiliva
che la Russia bolscevica cedeva alla Turchia, Batum, Kars e Ardaha,
la Transcaucasia si dichiara indipendente e si costituisce in effimera
Federazione che si smembra a partire dal maggio 1918 in tre repubbliche:
Georgia, Armenia e Azerbaigian. Sconfitta nel novembre 1918, la Turchia riconosce lo Stato armeno e gli
cede, nel corso dell’anno successivo, i vilayet di Kars e di Ardahan. Tutti i governi alleati, attraverso la voce dei loro rappresentanti, Lloyd
George, Clemenceau, Wilson, ecc., si erano, a più riprese, impegnati
solennemente a rendere giustizia al “popolo armeno martire”. Nell’aprile 1920, la Conferenza di San Remo propone che gli Stati Uniti
accettino un mandato sull’Armenia, che, qualunque sia la decisione degli
Stati Uniti, il Presidente Wilson definisca le frontiere dello Stato
armeno e che il suo arbitrato circa le frontiere turco-armene sia riconosciuto
nel trattato di pace con la Turchia. Il Trattato di Sèvres (10 agosto), che riconosce lo Stato armeno e accoglie
le frontiere tracciate dal Presidente Wilson, non risolve il problema.
Questo trattato, firmato dal governo di Costantinopoli, che divide grandi
parti dell’Anatolia fra gli Italiani, gli Inglesi e i Francesi e avvantaggia
i Greci nella regione del Mare Egeo, è inaccettabile per Mustafà Kemal,
che lo rifiuta. La repubblica d’Armenia, guidata dai socialisti della
Federazione Rivoluzionaria armena (Dachnak), è presto chiusa in una
tenaglia tra l’offensiva kemalista e la Russia bolscevica. Quando, il
20 novembre 1920, il Presidente Wilson attribuisce ufficialmente al
nuovo Stato i suoi confini territoriali, lo Stato armeno è a pochi giorni
dal crollo. I villayet di Kars e di Ardahan sono riconquistati dalla
Turchia (Trattato di Alessandropoli) e ciò che resta dell’Armenia (30.000
Kmq circa) diviene sovietico, il 2 dicembre 1920. Il Trattato di Losanna, firmato
il 24 luglio 1923 tra le grandi potenze e la nuova repubblica turca,
non fa menzione dell’Armenia o dei diritti degli Armeni. La questione
armena era archiviata. Le prove Il Tribunale è investito dell’accusa di genocidio formulata a proposito
degli avvenimenti del 1915-1916. Il Tribunale considera i fatti qui sopra esposti come accertati, basandosi
su prove numerose e concordanti. Queste prove sono state prodotte e
analizzate nei diversi rapporti pervenuti al Tribunale - al quale sono
stati ugualmente sottoposti numerosi documenti. La bibliografia quasi completa di queste fonti è stata elaborata dal prof.
R.G. Hovannisian, “The Armenian Holocaust”, Cambridge, Mass., 1981. Esclusi gli archivi ottomani - inaccessibili - i principali documenti sono
i seguenti: - gli archivi tedeschi, che, considerata la qualità di alleato dell’Impero
ottomano della Germania, sono di fondamentale importanza. Bisogna segnatamente
citare i rapporti e le testimonianze di Johannes Lepsius, del Dr. Armin
Wegner, quelli dell’organizzazione caritativa “Deutscher Hilfbund”,
del Dr. Jakob Kunzler, del giornalista Stuermer, del Dr. Martin Niepack,
del missionario Ernst Christoffel, del generale Liman von Sanders. Quest’ultimo
riferisce nelle sue memorie che è a seguito di un suo energico intervento
che furono risparmiate le popolazioni armene di Smirne e Andrinopoli; - i rapporti degli agenti diplomatici e consolari tedeschi che, a Erzerum,
Aleppo, Samsun, ecc., sono stati i testimoni oculari delle modalità
della dispersione; - gli archivi americani ugualmente molto abbondanti che si esprimono nello
stesso senso (rapporti di missionari, consoli, organizzazioni di carità)
(Affari Interni della Turchia 1910-1919, Problemi Razziali, Dipartimento
di Stato), così come le memorie dell’ambasciatore americano a Costantinopoli,
H. Morgenthau; - Il libro Blu britannico dedicato a questi avvenimenti e pubblicato nel
1916 dal Visconte Bryce; - le minute del processo degli unionisti (Ittihad) intentato dal governo
turco all’indomani della disfatta dell’Impero Ottomano. In occasione di questo processo che si svolse da aprile a luglio del 1919,
il governo turco raccolse prove della deportazione e dei massacri e
ne mise in stato d’accusa, davanti ad una Corte marziale, i responsabili.
I più importanti di essi furono processati in contumacia. La Corte marziale
condannò la maggior parte degli accusati fra cui Talaat, Enver e Djemal
(condannati a morte in contumacia). - Le testimonianze rese davanti al Tribunale da quattro sopravvissuti dei
massacri che durante la loro infanzia hanno vissuto tutti questi avvenimenti.
Le tesi turche Il Tribunale ha esaminato le tesi turche quali sono esposte nei documenti
che gli sono stati sottoposti. Il rifiuto del governo turco di riconoscere il genocidio degli Armeni si
fonda principalmente sui seguenti argomenti: riduzione del numero dei
morti, responsabilità dei rivoluzionari armeni, rovesciamento della
colpevolezza, assenza di premeditazione. - Il numero degli Armeni viventi nell’Impero ottomano è stimato, nel 1914,
in 2.100.000 dal patriarcato armeno, in 1.800.000 da A. Toynbee, in
circa 1.300.000 dai Turchi. Malgrado le divergenze sul numero delle
vittime, le proporzioni ammesse sono le stesse presso gli Armeni e la
quasi totalità degli esperti occidentali. Ossia i 2/3 circa della popolazione.
Per i Turchi, le proporzioni di questo “trasferimento” si riducono alla
sparizione - dovuta alle cattive condizioni generali del tempo di guerra
- del 20-25% della popolazione. Lo Stato turco fa inoltre valere che
le perdite, da parte mussulmana, sono state importanti. Questo significa
non tenere in alcun conto il fatto che la presenza fisica armena è quasi
totalmente sparita dall’Anatolia. La popolazione della Turchia è attualmente
di circa 45 milioni di cui meno di 100.000 Armeni. - Per scaricarsi della sua responsabilità, il governo turco invoca gli atti
di sedizione - perfino di tradimento in tempo di guerra - di cui si
sarebbero resi colpevoli gli Armeni. Il Tribunale constata tuttavia
che si può considerare come azione armata all’interno dell’impero ottomano
solo la rivolta di Sassun e la resistenza di Van nell’aprile 1915. - Un altro argomento utilizzato dallo Stato turco è che sono gli Armeni
ad aver commesso un genocidio contro i Turchi. Nel 1917 (ossia più di
un anno dopo il compimento della deportazione e dello sterminio degli
Armeni) alcuni villaggi turchi furono effettivamente annientati da truppe
armene. Il Tribunale considera che questi, per quanto condannabili,
non costituiscono genocidio. Il Tribunale nota per di più che questi
atti sono largamente posteriori ai massacri in massa subiti dagli Armeni. - Infine, lo Stato turco ricusa la tesi della premeditazione mettendo in
dubbio l’autenticità dei 5 telegrammi del Ministro dell’Interno Talaat,
che furono autenticati da esperti designati dal tribunale al tempo del
processo contro Soghomon Tehlirian a Berlino-Charlottenbourg, nel 1921.
Quest’ultimo fu assolto dell’assassinio di Talaat tenuto conto dei crimini
contro l’umanità perpetrati dal governo dei Giovani Turchi. L’ambasciatore
tedesco Wangenheim, da parte sua, non mette in dubbio, a partire dal
7 luglio 1915, il carattere premeditato degli avvenimenti in questione:
“Questa circostanza e la maniera nella quale si effettua la deportazione
dimostrano che il governo persegue realmente lo scopo di sterminare
la razza armena nell’Impero ottomano.” (lettera riguardante l’estensione
del provvedimento di deportazione alle provincie che non sono minacciate
da un’invasione nemica - N. 106 della raccolta “Deutschland und Armenien,
1914-1918”, Archivi della Wilhelm Strasse, pubblicati dal Pastore Lepsius). Nel 1971, la Commissione dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni
Unite ha domandato alla Sotto-Commissione della lotta contro le misure
discriminatorie e per la protezione delle minoranze - composta da esperti
indipendenti - di procedere a uno “Studio sulla questione della prevenzione
e della repressione del crimine di genocidio”. Nel 1973 e 1975, i due rapporti interinali presentati successivamente alla
Sotto-Commissione del relatore speciale contenevano un paragrafo 30
così formulato: “Passando all’epoca contemporanea, si può segnalare
l’esistenza di una documentazione abbastanza abbondante che si riferisce
al massacro degli Armeni che è stato considerato come il primo genocidio
del XX secolo”. Nel rapporto definitivo, sottoposto all’apprezzamento della Commissione
nel 1979, il paragrafo 30 precitato era stato omesso. Il Presidente fece allora presente l’intensità delle reazioni provocate
da questa omissione, sottolineando che i suoi effetti prendevano delle
proporzioni di una ampiezza che l’autore non aveva indubbiamente prevista.
Lo pregò di conseguenza di tener conto di queste reazioni e degli interventi
dei delegati della Commissione provocati da questa omissione allorché
si tratterà per lui di mettere l’ultima mano al testo del suo rapporto. Non essendosi il relatore speciale mai più presentato per completare la
sua missione, la Sotto-Commissione, in applicazione della risoluzione
1983/33 del Consiglio Economico e Sociale, ha designato un nuovo relatore
speciale col compito di rivedere nel suo insieme e di aggiornare lo
studio sulla questione della prevenzione e della repressione del crimine
di genocidio. Il Tribunale constata che, per opporsi all’adozione del paragrafo 30 precitato,
la delegazione della Turchia ha invocato, fondamentalmente: - che i fatti addotti erano deformati rispetto alla verità storica; - che la qualifica di genocidio non era pertinente, trattandosi non di massacro,
ma di fatti di guerra; - che, infine, il richiamare fatti risalenti all’inizio del secolo non farebbe
che contribuire al risveglio delle passioni. Sui due primi punti, concernenti il fatto e il diritto, il Tribunale ha
esaminato le tesi contrapposte, sperando così di aver contribuito agli
sforzi auspicati dalla Commissione dei Diritti dell’Uomo affinché la
Sotto-Commissione sia in grado di adempiere al suo compito prendendo
in considerazione tutte le comunicazioni portate a sua conoscenza. Sul terzo punto, il Tribunale non può che procedere a una constatazione:
lungi dal placare gli spiriti, il rifiuto di adottare il paragrafo 30
pre-citato ha incoraggiato delle reazioni appassionate.
3. IL DIRITTO Sui diritti del popolo armeno Il Tribunale constata che le popolazioni armene, che furono oggetto dei
massacri e delle altre sevizie davanti ad esso denunciate, costituiscono
un popolo nel senso del diritto delle genti. Questo popolo è oggi in diritto di disporre di se stesso in conformità all’articolo
1, par. 2, della Carta delle Nazioni Unite e alle disposizioni della
Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli adottata ad Algeri,
il 4 luglio 1976. Spetta alla comunità internazionale, e principalmente
all’Organizzazione delle Nazioni Unite, prendere tutte le misure che
il rispetto di questo diritto fondamentale richiede, comprese quelle
il cui obiettivo primario deve essere di permetterne l’esercizio effettivo. Il Tribunale intende sottolineare gli obblighi particolari che gravano sullo
Stato turco in questa materia sulla base sia di regole generali del
diritto delle genti che dei trattati particolari che ha concluso da
quasi un secolo. Il Tribunale indica a questo proposito che in virtù
dell’articolo 61 del Trattato di Berlino, questo Stato si obbligò a
partire dal 1878 a dare al popolo armeno all’interno dell’Impero ottomano
un regime che garantisse, sotto il controllo della comunità internazionale,
il suo sviluppo nella sicurezza. Ugualmente constata che le promesse
di autodeterminazione fatte al popolo armeno al tempo del primo conflitto
mondiale non sono state rispettate, avendo la comunità internazionale
indebitamente lasciato scomparire uno Stato armeno che, al suo costituirsi,
era stato chiaramente riconosciuto sia dalle potenze alleate e associate
che dalla Turchia stessa nel Trattato di Batum. Il fatto che non siano stati rispettati né il diritto di questo Stato ad
una esistenza pacifica all’interno di frontiere riconosciute in seno
alla comunità internazionale, né il diritto delle popolazioni armene
ad una esistenza tranquilla all’interno dell’Impero ottomano, non può
tuttavia aver avuto per effetto di estinguere il diritto del popolo
armeno, liberando la comunità internazionale dalle sue responsabilità
nei suoi riguardi. Il Tribunale ricorda che la sorte di un popolo non può mai essere considerata
come una questione puramente interna, esclusivamente soggetta ai capricci,
per quanto bene intenzionati, di Stati sovrani. I diritti fondamentali
di questo popolo interessano direttamente la comunità internazionale
che ha il diritto e il dovere di vegliare affinché siano rispettati,
particolarmente quando sono apertamente negati da uno dei suoi Stati
membri. Questa conclusione è tanto più vera nel caso presente, poiché, prima ancora
che il diritto dei popoli a disporre di se stessi fosse esplicitamente
affermato dalla Corte delle Nazioni Unite, i diritti del popolo armeno
erano stati riconosciuti dagli Stati interessati, sotto il controllo
di rappresentanti della comunità internazionale. Sull’accusa di genocidio I) Le regole generali sul genocidio. Ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine
di genocidio, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il
9 dicembre 1948, il genocidio è “un crimine di diritto delle genti”,
“sia che venga commesso in tempo di pace che in tempo di guerra” (articolo
I). “Per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commesso con l’intenzione
di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale
o religioso, come tale: a) assassinio di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a delle condizioni di
vita intese a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a ostacolare le nascite in seno al gruppo; e) trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro (articolo II). Secondo l’articolo III, “saranno puniti, i seguenti atti: a) il genocidio; b) l’intesa mirante a commettere il genocidio; c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; d) il tentativo di genocidio; e) la complicità nel genocidio. Devono infine essere punite le persone colpevoli di uno degli atti precitati,
“che si tratti di governanti, di funzionari o di privati” (articolo
IV). Il Tribunale considera che queste disposizioni devono essere accettate come
definenti le condizioni nelle quali il genocidio è considerato tale
secondo il diritto delle genti, anche se è vero che ne esistono definizioni
più ampie. Questa Convenzione è formalmente entrata in vigore il 12 gennaio 1951 ed
è stata ratificata dalla Turchia il 13 luglio 1950. Non ne consegue
tuttavia che non possano essere giuridicamente incriminati atti di genocidio
che siano stati commessi prima dell’entrata in vigore della Convenzione
o commessi da uno Stato che non l’abbia ratificata. Se è vero che la
Convenzione crea a carico dei suoi firmatari degli obblighi di prevenzione
o di repressione di un crimine che non esisterebbero al di fuori di
essa, resta il fatto che essa deve essere considerata declaratoria del
diritto, per quanto attiene alla condanna del genocidio in se stesso. Questo carattere declaratorio risulta dai termini stessi della Convenzione.
Nel preambolo di questa, infatti, le parti contraenti “riconoscono che
in ogni periodo della storia il genocidio ha inflitto grandi perdite
all’umanità” ed esse “confermano”, nel suo articolo I, che costituisce
un crimine secondo il diritto delle genti. Ora, questa conferma presuppone
necessariamente che il crimine esistesse prima del 9 dicembre 1948.
E’ inoltre generalmente ammesso dalla dottrina internazionale, che riflette
una coscienza collettiva degli Stati la cui realtà è innegabile. Importa
poco che il termine “genocidio” non sia stato inventato che in una data
recente; l’importante è solamente che i fatti che esso contempla siano
condannati da lunga data. Ammesso questo carattere declaratorio, non spetta al Tribunale determinare
con precisione la data in cui è nata la norma che proibisce il genocidio,
regola codificata dalla Convenzione. E’ sufficiente che questa norma
fosse indiscutibilmente in vigore all’epoca in cui sono stati commessi
i massacri denunciati. Risulta infatti chiaramente dagli interventi
suscitati dalla questione armena, per quanto discutibili essi siano
e siano stati a più di un titolo, che le “leggi dell’umanità” riprovavano
la politica di sterminio sistematico seguita dal governo ottomano. Il
Tribunale sottolinea a questo riguardo che queste leggi, per quanto
indispensabile ne sia oggi la formalizzazione, non traducono solamente
degli imperativi di ordine etico o morale: esse esprimono anche degli
obblighi di diritto positivo che gli Stati non potrebbero misconoscere,
col pretesto che esse non sono state formalmente espresse in trattati,
come la clausola di Martens lo conferma, per esempio nel campo del diritto
bellico. Del resto, la condanna dei crimini commessi al tempo della
prima guerra mondiale attesta la convinzione degli Stati che tali crimini
non potevano essere giuridicamente tollerati anche se non erano esplicitamente
vietati da una norma scritta. Il Tribunale ricorda a questo proposito
che i crimini contro l’umanità come i crimini di guerra erano inclusi
in questa condanna; sottolinea inoltre che, nell’articolo 230 del Trattato
di Sèvres, la responsabilità della Turchia fu espressamente chiamata
in causa a proposito dei massacri perpetrati in territorio turco. E’
vero che questo trattato non è stato ratificato e che l’obbligo di repressione
che esso contemplava non ha di conseguenza visto la luce; questa circostanza
non impedisce affatto, tuttavia, di considerare che esso manifestava
chiaramente la coscienza che avevano allora gli Stati dell’illegalità
del crimine oggi chiamato genocidio. Per queste ragioni, il Tribunale considera che il genocidio era proibito
in diritto sin dalla data dei primi massacri di cui furono vittime le
popolazioni armene, essendosi la Convenzione del 1948 limitata a esprimere
formalmente, in termini d’altra parte restrittivi, una regola di diritto
che è applicabile ai fatti denunciati di fronte al Tribunale. II) L’accusa di genocidio del popolo armeno Alla luce delle prove che sono state presentate davanti al Tribunale, ed
il cui contenuto è stato sostanzialmente riferito qui sopra, le constatazioni
seguenti si impongono. Gli Armeni costituiscono senza possibile dubbio un gruppo nazionale contemplato
dalla norma che proibisce il genocidio. Questa conclusione è tanto più
evidente in quanto essi formano un popolo protetto dal diritto all’autodeterminazione,
il che implica necessariamente che siano anche un gruppo la cui distruzione
è proibita dalla norma relativa al genocidio. La realtà degli atti materiali che hanno costituito il genocidio è indubbia.
I fatti di assassinio di membri di un gruppo, di lesioni gravi alla
loro integrità fisica o mentale e di sottomissione del gruppo a condizioni
di vita che dovevano causarne la distruzione, risultano chiaramente
e con abbondanza di prove fornite al Tribunale. Nel suo esame, questo
ha preso prima di tutto in considerazione i massacri perpetrati dal
1915 al 1917, che costituiscono la manifestazione più estrema di una
politica che gli avvenimenti del 1894-1896 già annunciavano chiaramente. L’intenzione specifica di distruggere il gruppo come tale, che costituisce
la specificità del crimine di genocidio, è ugualmente accertata. Le
testimonianze fornite e i documenti riportati rivelano in effetti una
politica sistematica di sterminio del popolo armeno, che è rivelatrice
dell’intenzione speciale contemplata nell’articolo II della Convenzione
del 9 dicembre 1948. Questa politica si è espressa in atti la cui imputabilità immediata alle
autorità turche o ottomane non è soggetta a contestazione, in particolare
avuto riguardo ai massacri del 1915-1917. Il Tribunale constata tuttavia,
da una parte, che oltre a queste atrocità commesse dalle autorità ufficiali,
queste autorità hanno a diverse riprese incitato, in particolare con
l’aiuto di una propaganda perniciosa, delle popolazioni, principalmente
curde, a commettere degli atti di genocidio verso gli Armeni. Constata,
d’altra parte, che queste autorità si sono di norma astenute dal fermare
i massacri, pur avendo i mezzi per impedirne la prosecuzione, e, eccetto
che per il processo agli Unionisti, dal reprimere i colpevoli. C’è in
questo un’incitazione al crimine e una passività colpevole che debbono
essere condannate allo stesso titolo della commissione diretta degli
atti proibiti dal divieto di genocidio. Sulla base delle prove che gli sono state presentate, il Tribunale considera
che le diverse allegazioni (rivolta, tradimento...) invocate dal governo
turco per giustificare i massacri sono prive di fondamento. Esso intende,
ad ogni modo, ricordare che, anche supponendole fondate, queste allegazioni
non avrebbero potuto giustificare i massacri commessi. Il genocidio
è un crimine che non conosce in effetti né scusanti né giustificazioni.
Per queste ragioni il Tribunale considera fondata l’accusa di genocidio
del popolo armeno formulata contro le autorità turche. III) Gli effetti del genocidio Il Tribunale ricorda che, come tutti gli altri crimini contro l’umanità,
il genocidio è per sua natura imprescrittibile in virtù del diritto
internazionale generale, così come lo conferma la Convenzione sull’imprescrittibilità
dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, adottata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 26 novembre 1968. Tutti i responsabili dei massacri, siano essi “governanti, funzionari o
privati”, si espongono così a delle sanzioni penali che gli Stati hanno
l’obbligo di infliggere, nel rispetto delle garanzie che accompagnano
l’esercizio della giustizia repressiva. A parte le sanzioni penali, il genocidio costituisce d’altronde una violazione
del diritto delle genti di cui lo Stato turco deve assumersi la responsabilità.
Il primo dovere che gli si impone sotto questo profilo è costituito
dall’obbligo fondamentale che gli incombe di riconoscerne senza falsificazione
la realtà e di deplorarne l’esecuzione, il che riparerà solo minimamente
l’incalcolabile pregiudizio morale subito dalla nazione armena. Il Tribunale intende ricordare a questo proposito che così come risulta
a sufficienza dalla pratica internazionale seguita da allora in poi
riguardo allo Stato turco, l’identità e la continuità di questo non
sono state influenzate dagli sconvolgimenti subiti dopo la dissoluzione
dell’Impero ottomano. Né le amputazioni territoriali che ha subito,
né l’organizzazione politica nuova che si è dato sono in effetti tali
da mettere in causa la persistenza della sua qualità immutata di soggetto
del diritto delle genti. Di conseguenza, non si può ammettere che i
governi che si sono succeduti in Turchia dall’avvento di una repubblica
Kemalista, si rifiutino di assumere le responsabilità che gravano senza
discontinuità sullo Stato di cui assicurano la rappresentanza in seno
alla comunità internazionale. Il Tribunale constata per altro che nulla, né nelle dichiarazioni né nella
condotta del popolo armeno o degli Stati che avevano titolo a salvaguardarne
i diritti, può essere interpretato come implicante una rinuncia a far
valere la responsabilità che pesa, nel caso presente, sull’autore del
genocidio. Come i suoi predecessori, il governo turco attuale deve pertanto
assumerne la responsabilità. Un tale crimine viola degli obblighi talmente essenziali alla comunità internazionale
che gli autori del recente progetto di articoli sulla responsabilità
degli Stati l’hanno con ragione qualificato come “crimine internazionale”
dello Stato, ai sensi del diritto della responsabilità statale, e non
più della repressione penale. Ne risulta che, come confermano d’altronde
gli obblighi particolari della comunità internazionale verso il popolo
armeno, qualsiasi membro di questa ha diritto di domandare conto allo
Stato turco dei suoi obblighi, e in particolare di provocare il riconoscimento
ufficiale di un genocidio che questo si ostinasse a negare. Ad ogni
membro della comunità internazionale deve anche appartenere il diritto
di adottare nei confronti del popolo armeno qualsiasi misura di aiuto
e di assistenza ammessa dal diritto delle genti e dalla Dichiarazione
di Algeri, senza che gli possa essere rimproverato di intervenire, ciò
facendo, in maniera illecita nelle questioni interne altrui. E’, infine, alla comunità internazionale nel suo insieme, specialmente attraverso
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che incombe di riconoscere il
genocidio e di assistere il popolo armeno a tale fine. Essa non può
in effetti essere totalmente giustificata per aver lasciato commettere
a danno d’uno dei suoi popoli, al quale essa doveva protezione come
ad ognuno dei suoi Stati, un crimine di cui essa non avrebbe dovuto
tollerare fino ad oggi il diniego abusivo. Il genocidio armeno durante la
prima guerra mondiale è stato il primo fatto di questa natura all’inizio
di un secolo durante il quale il genocidio e gli orrori che l’accompagnano
sono purtroppo divenuti una pratica diffusa. La perpetrazione di simili atrocità non si è verificata solo in quelle che
certuni potrebbero considerare come delle società poco sviluppate. Al
contrario, esse sono talvolta state commesse da parte delle nazioni
generalmente ritenute come le più sviluppate e le più avanzate sul piano
scientifico. L’esempio più significativo di tutto il XX secolo è in
effetti costituito dall’applicazione di una tecnologia di punta e di
una organizzazione perfezionata al genocidio degli ebrei europei perpetrato
dai nazisti, genocidio che raggiunge un grado inimmaginabile di sofferenza
umana e porta all’annientamento di circa sei milioni di persone. Nel corso delle sessioni precedenti, il Tribunale ha avuto l’occasione di
condannare i genocidi commessi rispettivamente sul popolo di El Salvador
(sentenza del febbraio 1981), sul popolo mobero del Timor orientale
(sentenza del 21 giugno 1981), e sul popolo indio del Guatemala (sentenza
del 21 gennaio 1983).
4. DISPOSITIVO
per questi motivi in risposta alle domande che gli sono state poste, Il Tribunale decide che: - Le popolazioni armene costituivano e costituiscono un popolo i cui diritti
fondamentali, individuali e collettivi, dovevano e devono essere rispettati
in conformità al diritto internazionale; - Lo sterminio delle popolazioni armene attraverso la deportazione e il
massacro costituisce un crimine imprescrittibile di genocidio ai sensi
della Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione
del crimine di genocidio; nella parte in cui condanna questo crimine,
questa Convenzione è declaratoria di diritto in quanto essa constata
norme già in vigore all’epoca dei fatti incriminati; - Il governo dei Giovani Turchi è colpevole di questo genocidio, per quanto
concerne i fatti perpetrati dal 1915 al 1917; - Il genocidio armeno è anche un “crimine internazionale” di cui lo Stato
turco deve assumersi la responsabilità senza poter addurre a pretesto,
per sottrarvisi, una discontinuità nell’esistenza di questo Stato; - Questa responsabilità comporta principalmente l’obbligo di riconoscere
ufficialmente la realtà di questo genocidio e del pregiudizio subito
di conseguenza dal popolo armeno; - L’Organizzazione delle Nazioni Unite e ciascuno dei suoi membri hanno
diritto di reclamare questo riconoscimento e di assistere il popolo
armeno a questo fine.
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